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Qualche anno fa, quando mi occupavo di ricerche di marketing, uno dei miei passatempi preferiti consisteva nell'andare in un supermercato e guardare, guardare, guardare che cosa facessero gli indaffarati clienti nascosti dietro a mastodontici carrelli. Più che una ricerca sul campo era un vero safari nei comportamenti dei consumatori. Oggi che mi occupo di Internet, curiosare nella rete è ancora più comodo, basta sedersi davanti al proprio computer, lanciare il proprio programma di posta elettronica - io mi diletto con Eudora - e fra i messaggi degli amici, quelli legati al lavoro, le promesse di guadagni facili, o di amplessi virtuali, qualcosa d'interessante salta sempre fuori.
Due giorni fa un amico mi ha forwardato questo messaggio che riporto integralmente. Leggete con attenzione e con una buona dose di senso dell'humour.
Notizie agghiaccianti
Sai che il vero nome di Bill Gates e William Henry III? Oggi lo si conosce come Bill Gates (III) dove III sta per "terzo". Allora, cosa c'è di agghiacciante in questo nome? Se prendi tutte le lettere del nome Bill Gates III e ottieni il corrispondente codice ASCII (American Standard Code for Information Interchange) di ogni lettera e le sommi tutte... otterrai il numero 666 che è il numero della bestia, dell'anticristo nell'Apocalisse!!!
Lo stesso vale per Windows 95 e MS-DOS 6.21 !!!
Sei sicuro che questo sia una coincidenza?, decidi Tu.
CAR | ASCII | | CAR | ASCII | | CAR | ASCII |
B | 66 | | W | 87 | | M | 77 |
I | 73 | | I | 73 | | S | 83 |
L | 76 | | N | 78 | | - | 45 |
L | 76 | | D | 68 | | D | 68 |
G | 71 | | O | 79 | | O | 79 |
A | 65 | | W | 87 | | S | 83 |
T | 84 | | S | 83 | | 6 | 32 |
E | 69 | | | 1 | | . | 54 |
S | 83 | | 9 | 57 | | 2 | 46 |
I | 1 | | 5 | 53 | | . | 50 |
I | 1 | | TOTALE | 666 | | 1 | 49 |
I | 1 | | | | | TOTALE | 666 |
TOTALE | 666 | | | | | |
Dice la Bibbia: " E lui obbligò a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi a ricevere un marchio nella loro mano destra o nella loro fronte, in modo tale che nessuno poté né comprare né vendere senza il marchio che è il nome della bestia od il numero del suo nome. [...] Questo numero è 666" Apocalisse 13:16-18
Vedi, questo è qualcosa sulla quale devi riflettere... se la Bibbia nel libro dell'Apocalisse dice che senza il segno della bestia non si potrebbe ne vendere, ne comprare, ne fare transazioni commerciali, ecc. allora la mia domanda è: E' oggi Internet una necessità per fare business?.
Questo mi fa pensare... Microsoft non sta tentando sempre di avere il monopolio della tecnologia che la riguarda ed adesso di Internet? (vedi l'antitrust americana con Windows '98).
L'Apocalisse dice anche che il marchio della bestia lo si porterà nella mano e nella fronte di ognuno... se Internet fosse in realtà il segno della bestia, non stiamo iniziando a portarlo nelle nostre mani (usando il mouse) e nelle nostre fronti (schermi)?
Abbiamo esagerato
Dopo essermi ripreso dalla lettura, e aver scacciato il panico, dato che uso prodotti Microsoft da anni e non vorrei dover esorcizzare il mio computer o addirittura cercare un esorcista che si occupi direttamente di me, ho cercato di verificare i fatti. Calcolatrice alla mano ho rifatto i conti con i codici ASCII ed effettivamente quadrano. Mi sono procurato l'Apocalisse e mi sono riletto i passi citati. In effetti è un po' inquietante pensare al marchio Microsoft sui nostri mouse e nei nostri monitor. Purtroppo non dispongo di una versione inglese di Excel per verificare se funziona il giochetto satanico di cui si parla nella mail. Se qualche lettore ne ha una copia e vuole sperimentare se funziona, mi scriva con urgenza, la curiosità mi corrode.
D'accordo abbiamo un po' esagerato a prendere sul serio questi messaggi apocalittici provenienti dalla Rete. Resta il fatto che la simpatia di Bill Gates (terzo) e della Microsoft in questo periodo non sono all'apice. Il fatto che la ditta di Redmond sia da un po' di tempo sulle pagine giudiziarie americane e non, non ha sicuramente aiutato, dato che il partito degli anti Microsoft era già abbastanza ricco di seguaci. Essere i più forti, essere i più ricchi, essere de facto lo standard di mercato non rende simpatici. Poi ci sono ragioni economiche che muovono interessi da milioni di dollari. Morale della favola: Bill Gates e la sua azienda-creatura sono diventati agli occhi di molti la reincarnazione del diavolo (economico) anche prima che qualcuno andasse a prendere a prestito l'Apocalisse per argomentare le sue accuse.
E Microsoft che cosa fa ? Si lascia intimorire ? Nulla di tutto questo. Diciamo che ha un po' rettificato le sue strategie, ed ha avviato una campagna di stampa in grande stile per difendersi dalle accuse. Ma soprattutto non ha rinunciato a lanciare il 25 giugno il suo nuovo gioiello ovvero Windows 98. Certo non ha fatto le cose in stile hollywoodiano come aveva fatto per Windows 95, ma un po' di understatement serve per evitare noie e guadagnare in simpatia. Il prodotto è sostanzialmente un forte upgrade di Windows 95, più stabile, con qualche aggiunta a corredo, e soprattutto con la famigerata (per il DoJ e per molti utenti) integrazione fra la propria scrivania e Internet mediata da Internet Explorer.
In Italia Windows 98 è arrivato il 10 luglio. Le vendite previste del prodotto su scala mondiale parlano di più di 12 milioni di pacchetti per il '98, e di 66 milioni di pezzi nel 2000. In Italia le vendite attese si aggirano attorno al milione e mezzo di copie.
Per la cronaca la somma dei codici ASCII di Windows 98 è 669, se qualcuno ne sa il significato arcano batta un colpo. Se invece volete giocarveli al lotto provate a farlo in questi giorni e vedete che succede.
COME SI SMALTISCONO LE PILE ESAUSTE
Le pile sono destinate ad impianti appositi dove sono messe in riserva per il recupero e il trattamento, quelle non recuperabili vengono termodistrutte.
RIFIUTI INGOMBRANTI FERROSI
(Scaldabagni, cucine, lavatrici ecc.):
Ritiro: venerdì mattina.
1. Avvisare chiamando entro le ore 12 del giovedì al
0784 29 50 71
2. concordare il luogo del ritiro.
3. depositare i rifiuti ordinatamente dove concordato (preferibilmente dopo cena).
COSA NON DEPOSITARE
Carta sporca, con residui di colla, oleata, plastificata, autocopiante, chimica dei fax, accoppiata ad altri materiali, bicchieri e piatti di carta.
COSA DEPOSITARE
Esclusivamente medicinali scaduti.
COME SI SMALTISCONO I MEDICINALI
I medicinali scaduti di norma non possono essere recuperati e sono destinati ad impianti autorizzati dove subiscono un trattamento di termo distruzione.
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro(g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso
alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai
sensi del capo I , sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le
disposizioni dell’articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capoI, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le
direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2 bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che
deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.
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