Visualizzazione post con etichetta REFERENDUM. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta REFERENDUM. Mostra tutti i post
lunedì 13 giugno 2011
LA VERA STORIA DEL NUCLEARE IN ITALIA IN 2 MINUTI
Pubblicato da
xtravaned
alle
21:38
Etichette:
APRITE GLI OCCHI,
ENERGIA PULITA,
REFERENDUM,
SALUTE e BENESSERE

Non sono qui per commentare la vostra scelta, l'importante ora è VOTARE, raggiungere il quorum. PER UNA VOLTA POSSIAMO FARE UNA SCELTA che cambierà il nostro futuro e quello dei nostri figli. NON sprecate questa occasione. ANDATE A VOTARE!
Leggi il seguito...
Domenica 5 Ottobre si potrà votare per i 3 referendum abrogativi seguenti:
Referendum n. 1 recante il seguente quesito:
Volete voi l’abrogazione dell’art. 3 della L.R. 17/10/1997, n. 29 recante: “Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36” che recita come segue:
Art. 3 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.
1. Il territorio regionale, in applicazione dell’articolo 8, comma 1, della Legge n. 36 del 1994, è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale.
2. I confini territoriali di tale ambito e gli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Regione Sardegna.
Referendum n. 2 recante il seguente quesito:
Volete voi l’abrogazione dell’art. 15 della L.R. 17/10/1997, n. 29 recante: “Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36” che recita come segue:
Art. 15 - Tariffa d’ambito.
1. La tariffa d’ambito, determinata secondo il metodo, i criteri e le modulazioni di cui agli articoli 13 e 14 della Legge n. 36 del 1994, è unica.
2. La Tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato che dev’essere posto a carico dell’utenza. Essa è determinata in modo da consentire, sulla base degli atti di indirizzo e di pianificazione assunti dalla Regione ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, la copertura dei costi di esercizio e di investimento, ivi compresi gli oneri finanziari conseguenti alla contrazione di mutui da parte della Regione per la realizzazione di interventi nel settore idrico, anche cofinanziati dall’Unione Europea.
3. Qualora venga assunta la decisione di salvaguardare gestioni esistenti, l’Autorità d’Ambito adotterà gli opportuni provvedimenti, comprese eventuali compensazioni tra le varie gestioni, al fine di uniformare le tariffe.
Referendum n. 3, con il seguente quesito:
Volete voi l’abrogazione della Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8 recante “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la Pianificazione Paesaggistica e la tutela del Territorio Regionale”?
Leggi il seguito...
Volete voi l’abrogazione dell’art. 3 della L.R. 17/10/1997, n. 29 recante: “Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36” che recita come segue:
Art. 3 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.
1. Il territorio regionale, in applicazione dell’articolo 8, comma 1, della Legge n. 36 del 1994, è delimitato in un unico ambito territoriale ottimale.
2. I confini territoriali di tale ambito e gli enti locali in esso ricadenti sono quelli della Regione Sardegna.
Referendum n. 2 recante il seguente quesito:
Volete voi l’abrogazione dell’art. 15 della L.R. 17/10/1997, n. 29 recante: “Istituzione del servizio idrico integrato, individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36” che recita come segue:
Art. 15 - Tariffa d’ambito.
1. La tariffa d’ambito, determinata secondo il metodo, i criteri e le modulazioni di cui agli articoli 13 e 14 della Legge n. 36 del 1994, è unica.
2. La Tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato che dev’essere posto a carico dell’utenza. Essa è determinata in modo da consentire, sulla base degli atti di indirizzo e di pianificazione assunti dalla Regione ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, la copertura dei costi di esercizio e di investimento, ivi compresi gli oneri finanziari conseguenti alla contrazione di mutui da parte della Regione per la realizzazione di interventi nel settore idrico, anche cofinanziati dall’Unione Europea.
3. Qualora venga assunta la decisione di salvaguardare gestioni esistenti, l’Autorità d’Ambito adotterà gli opportuni provvedimenti, comprese eventuali compensazioni tra le varie gestioni, al fine di uniformare le tariffe.
Referendum n. 3, con il seguente quesito:
Volete voi l’abrogazione della Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8 recante “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la Pianificazione Paesaggistica e la tutela del Territorio Regionale”?
Iscriviti a:
Post (Atom)
AL CINEMA
QUESTO BLOG NON E' UNA TESTATA GIORNALISTICA E NON HA SCOPO DI LUCRO, MA RIVESTE CARATTERE PURAMENTE AMATORIALE, AI SENSI DELLA LEGGE N° 62 DEL 7 MARZO 2001.
SE QUALCUNO DOVESSE RICONOSCERE COME PROPRIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO QUI PUBBLICATO, NE DIA I QUALI PROVVEDERANNO IMMEDIATAMENTE A RIMUOVERLO.
SE QUALCUNO DOVESSE RICONOSCERE COME PROPRIO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO QUI PUBBLICATO, NE DIA I QUALI PROVVEDERANNO IMMEDIATAMENTE A RIMUOVERLO.








